Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è obbligatoria per tutte le aziende che si occupano di raccolta e trasporto rifiuti, che svolgono attività di bonifica dei siti, di bonifica amianto e di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Uno dei principali servizi per la gestione ambientale offerti dallo studio dell’Ing. Moretti è l’assistenza alle aziende nell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e in tutte le altre pratiche inerenti tali abilitazioni: modifiche, rinnovi, cessioni e trasferimenti aziendali, inserimento veicoli, inserimento codici CER, ecc. Ove ricorra il caso si prevede una assistenza consulenziale con l’assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le categorie di attività

L’Albo Gestori Ambientali, disciplinato dal D.M. 120/2014, definisce le procedure per lo svolgimento delle attività legate alle rispettive categorie:

  • Categoria 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani
  • Categoria 2-bis: trasporto rifiuti conto proprio relativamente ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006
  • Categoria 3-bis (categoria RAEE): distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in nome dei distributori, centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, che operano per il ritiro 1 contro 1 (e 1 contro 0) ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e D.M. 65/2010
  • Categoria 4: raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi
  • Categoria 5: raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi
  • Categoria 6: trasporto transfrontaliero di rifiuti
  • Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto
  • Categoria 8: intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
  • Categoria 9: bonifica dei siti inquinati
  • Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto (matrice compatta e matrice friabile)
  • Sottocategoria 4-bis: raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi Legge n. 124/2017
  • Sottocategoria 2-ter: raccolta e trasporto di rifiuti da parte di associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono effettuare tali attività in modo occasionale ai sensi D.M. 01/02/1998.

Requisiti richiesti per l’iscrizione

Nell’ambito dell’iscrizione alle categorie dell’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212 comma 5: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi” vi sono una serie di requisiti principali da esibire / produrre:

  • Iscrizione al Registro Imprese, nomina / indicazione del titolare / legale rappresentante munito dei rispettivi requisiti di onorabilità;
  • Requisiti di idoneità tecnica, che consistono:
    • nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
    • nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, mezzi d’opera, attrezzi, materiali di cui l’impresa dispone;
    • adeguata dotazione di personale;
    • eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini;
  • Requisiti di capacità finanziaria, che consiste nella dimostrazione documentale comprovante le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume d’affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari.

Il ruolo del Responsabile Tecnico nell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

L’impresa, iscritta al Registro Imprese, quindi può chiedere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali  solo se dimostra le citate dotazioni, compresa la nomina di almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti / abilitazioni ad oggi vigenti, che sono:

  • Superamento esame formativo ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.M. 120/2014 e dell’art. 2 Delibera Comitato Nazionale n. 6/2017;
  • oppure essere nominato come Responsabile Tecnico presso almeno un’altra azienda che abbia analoga categoria e classe di iscrizione (o classe superiore) a quella richiesta dall’impresa in esame.

Per le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, l’Ing. Diego Moretti può ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico per le categorie 1, 4, 5 (trasporto rifiuti urbani, speciali non pericolosi, speciali pericolosi) e la categoria 8 (commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione degli stessi), fino alla classe A (con quantità trattate superiori a 200.000 tonnellate all’anno).

Certificazioni ottenute dall’Ing. Diego Moretti

L’ing. Diego Moretti ha ottenuto le seguenti certificazioni di idoneità per la qualifica di Responsabile Tecnico per l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali:

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Leggi qui un articolo sul ruolo del Responsabile Tecnico nell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Maggiori informazioni sull’Albo si possono trovare sul sito web ufficiale a cura del Ministero dell’Ambiente.