Si riassume in breve il contenuto della

Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020

dove il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali delibera le casistiche e le procedura da seguire nel caso in cui sussista la cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico, sia per la cessazione del rapporto tra Responsabile Tecnico ed Impresa, sia per la perdita da parte del Responsabile Tecnico dei requisiti di idoneità di cui all’art. 13, comma 1 del D.M. 120/2014.

L’impresa in caso di cessazione dell’incarico può proseguire le attività per le quali risulta iscritta, in mancanza di tale requisito, che è assorbito dal Legale Rappresentante per il periodo massimo transitorio di 90 gg. Il periodo transitorio cesserà con l’emanazione del provvedimento di nomina di nuovo Responsabile Tecnico da parte della Sezione Regionale dell’Albo Gestori.

L’impresa ha l’onere di dare comunicazione, attraverso il sistema telematico, alla Sezione Regionale competente la cessazione dell’incarico nel termine dei 30 gg. successivi al suo verificarsi.

Il Responsabile Tecnico deve dare comunicazione della cessazione dell’incarico oltre che all’azienda anche alla Sezione Regionale competente, a mezzo posta certificata (PEC). Solamente dopo il ricevimento della PEC il Responsabile Tecnico potrà essere considerato esente da responsabilità derivanti dall’incarico assunto in precedenza.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico abbia il requisito di idoneità in prossima scadenza, la Sezione Regionale comunica all’impresa l’imminente scadenza entro i 60 gg. antecedenti ed entro i 30 gg. antecedenti, tramite comunicazioni a mezzo PEC. Arrivato il termine di scadenza del requisito, decorrono i 90 gg. di peridoo transitorio, sanciti da ulteriore PEC inoltrata dalla Sezione Regionale.

Decorsi i 90 gg. previsti per il periodo transitorio, in assenza di provvedimento di nomina o di conferma del Responsabile Tecnico, l’impresa non potrà presentare domande di modifica o di rinnovo dell’iscrizione all’Albo per le categorie interessate, ed inoltre sono avviate le procedura previste dagli artt. 19 e 21 del D.M. 120/2014 per la sospensione del periodo di efficacia dell’iscrizione, ed in ultima istanza le procedure di cancellazione dall’Albo.

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