Dal 2018 si attendeva il recepimento delle oramai “fantomatiche” disposizioni inerenti il “pacchetto economia circolare”, e nel mese di settembre sono stati emanati ben n. 4 decreti di recepimento delle Direttive Europee:
– D.Lgs. 116/2020 per la modifica/aggiornamento della parte IV del D.Lgs. 152/2006, quindi per rifiuti (ed imballaggi);
– D.Lgs. 118/2020 per la modifica/aggiornamento delle disposizioni inerenti PILE e RAEE;
– D.Lgs. 119/2020 per la modifica/aggiornamento delle disposizioni inerenti la gestione dei Veicoli Fuori Uso (VFU);
– D.Lgs. 121/2020 per la modifica/aggiornamento del D.Lgs. 36/2003 inerente il conferimento dei rifiuti in discarica.

Tali aggiornamenti sostanziali non si vedevano dalla fine 2010 (inizio 2011) con l’avvento del D.Lgs. 205/2010, che porteranno almeno nelle previsioni a sostanziali cambiamenti nella gestione documentale-amministrativa del mondo dei rifiuti. Infatti con apposito decreto dovranno essere disposte misure al fine di rendere informatizzata la gestione dei Registri e dei Formulari, introduzione del Registro Elettronico Nazionale, ma fino ad allora si continuano ad applicare le consuete e consolidate disposizioni.

FORMULARIO DI TRASPORTO

A livello sostanziale, che è opportuno segnalare a tutti i soggetti (produttori, trasportatori, intermediari, impianti di recupero), vi sono variazioni sulle modalità di gestione del trasporto dei rifiuti tramite i Formulari di Identificazione (FIR), ed a tal riguardo ho ritenuto opportuno fornire specifica tabella riepilogativa delle disposizioni che saranno in vigore dal 26/09/2020. Evidenziate in giallo vi sono le novità, che invito a verificare se di pertinenza alla specifica attività aziendale.

Estratto del Testo Unico Ambientale, Articolo 193 D.Lgs. 152/2006, con evidenziate le modifiche applicabili dal 26/09/2020.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Di ulteriore importanza, vi è anche l’introduzione dei contenuti dell’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO, obbligatoria per i rifiuti conferiti ad impianti di smaltimento che effettuano operazioni D13, D14, D15 per i quali i produttori di rifiuti possono (e debbono) chiedere la relativa elaborazione, post conferimento oltre alla ricezione della famosa “quarta copia del formulario di trasporto”.

Infatti ai sensi dell’articolo 188 comma 5, del Testo Unico Ambientale, modificato dal D.Lgs. 116/2020, è previsto che “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.

Per maggiori dettagli sulle modalità di corretta compilazione dei formulari, e per la predisposizione delle attestazioni di avvenuto smaltimento contatta l’Ing. Moretti Diego a info@consulenza-rifiuti.it oppure direttamente al 347-6613757.