Con la pubblicazione della Legge n. 128/2019 sono state introdotte alcune novità in relazione ai gestori di rifiuti che intendono effettuare il recupero completo e definitivo per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Infatti la Legge n. 128/2019 ha rivisto i contenuti dell’art. 184-ter nel nuovo comma 3 che indica quali sono i criteri dettagliati che devono essere descritti nei documenti inerenti le domande di autorizzazione all’esercizio per il recupero dei rifiuti, ovvero:

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilsciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Con la pubblicazione della Delibera n.67/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA – è stato approvato il documento “Linee Guida SNPA per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184-ter” del D.Lgs. 152/2006 che di fatto rappresenta il primo strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.

Viene quindi esteso, anche agli operatori e gestori che effettuano il recupero completo di rifiuti diversi da individuati da Regolamenti UE (es. Reg. UE 333/2011, Reg. UE 715/2013, ecc.) o da Decreti Ministeriali specifici (es. per il materiale costituito da CSS, da conglomerato bituminoso, da PAP, ecc), di adottare ed implementare un sistema di gestione.

Le Linee Guida SNPA di cui alla Delibera n. 67/2020 hanno l’obiettivo di assicurare sia in fase autorizzativa che in fase di controllo da parte degli Enti preposti, una uniformità di approccio e delle modalità operative di gestione, in modo che possa essere assicurata parità di trattamento e di autorizzazione a livello nazionale, nell’ambito di soggetti diversi che intendo effettuare il recupero definitivo delle medesime tipologie di rifiuti (es. carta, plastica, legno, ecc).

La “semplificazione” introdotta, in realtà si caratterizza da una complessa architettura di procedure ed informazioni che devono essere alla base del sistema di gestione adottato, in relazione ai presupposti previsti dal punto 4 “criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle agenzie in fase di istruttoria nel rilascio dell’autorizzazione“. Infatti vanno previste una serie di procedure e di check tecnico-descrittivi che possano comprovare la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dei paragrafi:

4.1 – Approfondimenti possibili nell’istruttoria tecnica per la valutazione della cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso;

4.2 – Aspetti tecnico-impiantistici e gestionali specifici da valutare in fase di istruttoria;

4.3 – Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti.

Dalla pluriennale esperienza nel campo dei rifiuti e delle autorizzazioni al recupero definitivo, collegate ai sistemi di gestione, siamo in grado di fornirvi tutti gli elementi di consulenza e di assistenza necessari al fine di espletare le prescrizioni previste dalle Linee Guida SNPA n. 67/2020.